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Pubblicato il 22 marzo 2020 • Edilizia
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34 DEL 21 MARZO 2020 A DECORRERE DAL 22 MARZO E SINO AL 3 APRILE E' DISPOSTO IL FERMO DELLE ATTIVITA' NEI CANTIERI EDILI IN CORSO, PREVIO CONCESSIONE DEL TERMINE PER LA MESSA IN SICUREZZA, SALVO QUELLI PRECISATI NEL SUDDETTO DISPOSTO.
Si rende inoltre noto che, con Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17/3/2020), sono state introdotte le prescrizioni di cui all’art.103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” che riguardano anche l’attività edilizia:
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333