Descrizione
Si segnala che con Ordinanza del Sindaco n° 30 del 23-10-2024 è stato disposto l'obbligo a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con le strade statali, provinciali e comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e con la linea ferroviaria Asti-Casale esistenti nel territorio del Comune di Ozzano Monferrato, di provvedere entro il 23-01-2025 a quanto di seguito specificato:
- taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che non rispettino le distanze previste dal Regolamento del Codice della Strada e/o Regolamento Ferroviario o che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, sia essa comunale, provinciale o statale, vicinale di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e con la linea ferroviaria Asti-Casale anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale e/o ferroviaria o che provochino restringimenti della carreggiata o della massicciata, con limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o che siano di intralcio con le reti dei servizi pubblici (pubblica illuminazione – distribuzione energia – telefonia)
- rimozione immediata dalle sedi delle infrastrutture stradali e/o ferroviaria ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- pulizia di cortili, giardini, incolti: sgombero di materiali inutilizzati e rifiuti vari; risanamento aie, con l’intento di migliorare il ns. paese anche dal punto di vista del decoro e della piacevolezza, nell’ottica di una collaborazione tra Cittadini e Amministrazione
Le violazioni delle disposizioni degli art. 29-30-31 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (codice della strada) è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dai rispettivi articoli.
Le violazioni delle disposizioni dell’art. 52 del DPR 753 del 11 luglio 1980 (norme si sicurezza rete ferroviaria) è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 63 del decreto medesimo.
L’amministrazione Comunale, previa diffida, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite per la parte di propria competenza.
L'ANAS, la Provincia di Alessandria e la RFI, previa diffida, provvederanno all’esecuzione d’ufficio a spesa degli obbligati per le parti di propria competenza.
Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza dell'Ordinanza n. 30/2024.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2024, 15:02